Indagine conoscitiva arredi scolastici
Nelle settimane scorse al settore 5 Istruzione e Formazione professionale dell’Ente sono pervenute le istanze di sostegno finanziario ai fini dell’acquisto di materiali avanzate dai singoli Istituti interessati: eventuali acquisti effettuati in via autonoma non sono infatti finanziabili.
Ciascuna istanza doveva tener conto delle indicazioni riportate nella circolare del Miur numero 74 del 5 gennaio scorso («Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche») con particolare riferimento al Titolo III su gestione patrimoniale, beni e inventari, allo scopo d’assicurare uniformità di comportamento e di procedimento e di rendere efficaci ed efficienti le attività di vigilanza e controllo sulla gestione dei beni assegnati agli istituti scolastici.
L’apposita Commissione interna analizzerà le varie richieste pervenute, incrociandole coi propri dati sull’incremento o decremento della popolazione scolastica rispetto all’anno precedente e sulle forniture precedentemente effettuate ad appannaggio del medesimo istituto.
Nell’àmbito del “controllo collaborativo”, si prospettano poi attività di controllo e visite presso gli istituti richiedenti, per garantire la più adeguata allocazione della spesa per arredi scolastici e la razionalizzazione dell’assegnazione dei suddetti materiali, contestualmente riscontrando eventuali esuberi d’arredi tramite i quali fronteggiare possibili carenze sofferte da altri istituti scolastici e la possibile vetustà di parte dei materiali.
Le istanze – se approvate – saranno ammesse in ragione delle complessive risorse stanziate in bilancio e nel rispetto dei criteri d’imparzialità, proporzionalità e trasparenza. Successivamente, sarà direttamente la Città metropolitana a procedere all’acquisto degli arredi tramite Mepa e a distribuirli agli istituti interessati.
Il sostegno finanziario all’acquisto degli arredi – successivamente distribuiti direttamente a cura del settore 5 della Città metropolitana – non inciderà sul bilancio dei singoli Istituti né potrà essere condizionato dalla loro autonomia gestionale, ma fa riferimento al criterio dell’addizionalità.